Utile saperlo

Software e incentivi 4.0

Written by Stefano Lissa

Il software è sempre stato oggetto degli incentivi 4.0, anche se con aliquote molto contenute, rispetto a quelle destinate alle macchine e impianti.

Nel 2022 un decreto ha portato l’incentivo al 50% e quindi più aziende si sono interessate ad acquisire nuovi software 4.0 per le loro attività.

Ma quali sono le caratteristiche ed i requisiti perché un software sia incentivabile con la 4.0?

Classificazione

Innanzi tutto deve appartenere alle categorie previste dell’allegato B della legge di bilancio 2017, ovvero la legge 232 del 2016 (usate sempre Normattiva per le leggi così avete anche le modifiche dovute ai decreti successivi, come nel caso dell’allegato B).

La classificazione non sempre è banale perché le categorie sono un po’ “pompose”, ma anche software relativamente semplici possono rientrare in una delle definizioni.

Come è ovvio la complessità di un software dovrà essere adeguata al contesto di utilizzo: la multinazionale ha esigenze differenti dalla piccola azienda artigianale.

I primi anni dell’incentivo i software potevano essere incentivati SOLO in combinazione con un investimento 4.0 in beni materiali. Il vincolo è stato poi tolto nel 2020 quando si è passati dall’iper-ammortamento al credito di imposta.

In calce riporto l’elenco delle categorie alla data di questo articolo (sono ferme da 5 anni, non credo cambieranno).

Canoni e costi cloud

Il software ha come caratteristica di poter essere installato in cloud. Questo comporta due particolarità:

  1. l’azienda lo acquisisce in licenza e lo installa nel cloud (pagando quindi i costi del cloud)
  2. l’azienda lo utilizza pagandolo a canone annnuale

Entrambi i casi sono stati presi in considerazione dalla legge.

I costi del cloud per metterci il proprio software possono essere inclusi nell’incentivo (anno per anno) secondo il comma 190 della legge di bilancio 2020. Notare che si parla di spese per l’utilizzo del bene e non del costo del bene. Di fatto è un costo accessorio del software.

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Il caso di una azienda che utilizza un software pagando un canone è spiegato nella legge di bilancio 2019 al comma 229, con una interpretazione retroattiva.

La disciplina di cui all’articolo 1, comma 10, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, si interpreta nel senso che si considerano agevolabili anche i costi sostenuti a titolo di canone per l’accesso, mediante soluzioni di cloudcomputing, a beni immateriali di cui all’allegato B della medesima legge, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d’imposta di vigenza della disciplina agevolativa.

E’ quindi possibile portare in incentivo i canoni pagati nei vari anni. Chiaramente con un incentivo del 15-20% e canoni che magari sono di poche migliaia di euro, non sempre è di interesse occuparsi della parte burocratica (peraltro abbastanza semplice e affrontabile con l’autocertificazione)

Interconnessione

Veniamo alla nota dolente. Nella legge di bilancio 2017 anche per i beni immateriali è previsto che ci sia interconnessione (comma 11):

…ed e’ interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Poi, nella famosa circolare 4/E del 2017 dell’agenzia delle entrate, viene precisato che cosa significa interconnesso. In breve:

  1. scambia informazioni con i sistemi interni e/o esterni
  2. è identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti

Prima di proseguire potete anche leggere alcune considerazioni che mi sono appuntato sul concetto di interconnessione.

Scambio di informazioni

Che un software scambi informazioni con altri in qualche modo lo possiamo accettare. Faccimo degli esempi.

Se un software mette a disposizione dei dati su un database accessibile ad altri software, c’è indubbiamente scambio. Un caso ricorrente sono le famose “tabelle di scambio” o “file di scambio”, ad esempio tra MES ed ERP.

Se un software di tipo MES o SCADA comunica con le macchine, c’è scambio (sistemi interni e/o esterni non sono esclusivamente altri software).

Se un software mette a disposizione delle API (classico delle soluzioni cloud) e qualcuno le utilizza, anche questo è scambio dati.

Certo, se una azienda non informatizzata coglie l’occasione per adottare un software, e magari è lunico che ha, potrebbe essere non scontato che ci sia scambio di informazioni, la questione deve essere valutata caso per caso.

L’impressione, però, è che il vincolo imposto dalla legge non sia stato sufficientemente indagato prima di scriverlo e chi fa la perizia potrebbe trovarsi a fare qualche volo pindarico.

Identificazione univoca

Questo requisito, quando applicato al software, crea forte dolore (se non rabbia ?) nei tecnici di estrazione informatica e telecomunicazioni.

Identificare univocamente un software con uno standard di indirizzamento ha poco senso. Almeno scritto in questo modo.

Nello scambio dati tra software si conosce sempre l’origine dell’informazione. Come?

  1. il punto dove si trova (una specifica cartella, un certo server, una tabella su un database, …)
  2. attraverso l’autenticazione: anche i software per trasmettere o recuperare dati si autenticano come fanno gli essere umani e quindi la controparte sa con chi sta parlando
  3. attraverso informazioni contenute nei dati stessi o nei meta dati che le accompagnano (il classico “client ID”)
  4. altri 3.567.329 modi che esistevano, esistono ed esisteranno.

Chi si trova a redarre una perizia per il software, quindi, non può limitarsi alla frase “standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti” e tantomeno all’esempio dell’indirizzo IP proposto dalla circolare.

Deve piuttosto cercare di inquadrare la situazione nella quale avviene lo scambio e descriverla, perché lo scambio nel mondo IT è sempre tra soggetti identificati o identificabili.

Ostinarsi nel voler trovare un indirizzo IP da scrivere è utile solo se pensiamo che chi leggerà voglia trovare scritto un indirizzo IP. E vale in ogni caso la pena pensarlo.

Conclusioni

Incentivare un software 4.0 non è difficilissimo, accettando che chi ha scritto la norma non ha prestato troppa attenzione alle parole che ha usato e confidando che una perizia tecnicamente sensata non venga contestata.

Categorie di software incentivabili con la 4.0

Le ultime tre sono state aggiunte successivamente alla prima uscita delle legge degli incentivi industria 4.0. Le trovate in forma ufficiale nella legge di bilancio 2017.

  1. Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche funzionali e di impatto ambientale) e/o l’archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto
    (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics),
  2. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni,
  3. software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l’efficienza del sistema di produzione,
  4. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attivita’ di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/ fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES,
    sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell’IoT e/o del cloud computing),
  5. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud,
  6. software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realta’ virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali,
  7. software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali,
  8. software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l’ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi,
  9. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attivita’ e l’instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi,
  10. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualita’ a livello di sistema produttivo e dei relativi processi,
  11. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing),
  12. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento ed all’elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting),
  13. software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un’abilita’ e/o attivita’ intelligente in campi specifici a garanzia della qualita’ del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell’impianto,
  14. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacita’ cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilita’ (cybersystem),
  15. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualita’ dei prodotti finali e la manutenzione predittiva,
  16. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realta’ aumentata tramite wearable device,
  17. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l’acquisizione, la veicolazione e l’elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile,
  18. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica,
  19. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity),
  20. software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrialization che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali,
  21. sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;
  22. software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realta’ aumentata;
  23. software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attivita’ di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field)

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Stefano Lissa

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