C’è il dubbio se un bene strumentale che si vuole incentivare con gli incentivi impresa 4.0 possa essere usato prima di aver completato l’interconnessione.
La risposta è positiva, lo si può utilizzare anche prima di aver completato l’interconnessione (che è propedeutica anche all’integrazione informativa e alla teleassistenza).
In prima analisi, da nessuna parte è scritto il contrario.
In secondo luogo, già nella prima versione degli incentivi (iper-ammortamento), era prevista l’interconnessione tardiva, ovvero la possibilità di utilizzare il super-ammortamento e poi, ad avvenuta interconnessione, l’iper-ammortamento.
Il fatto di utilizzare un “ammortamento” significa che il bene deve essere entrato in funzione (TUIR articolo 102 comma 1). E’ chiaro che non posso usare il super-ammortamento se non posso usare il bene perché manca l’interconnessione.
In terzo luogo il MiSE, interpellato dall’AdE nella risposta 394/2021, precisa ulteriormente che:
Ciò ricordato, si precisa ancora, sul piano generale, che le richiamate 5+2/3 caratteristiche tecnologiche devono caratterizzare i beni nella loro configurazione di beni “nuovi”, nel senso che le caratteristiche che il paradigma 4.0 “richiede” ai beni medesimi devono essere presenti prima del loro utilizzo nel processo di produzione (o messa in funzione). Quanto all’interconnessione, requisito il cui soddisfacimento, come accennato, dipende non solo dalle caratteristiche intrinseche del nuovo bene oggetto d’investimento, ma anche, strettamente, dalle caratteristiche del sistema informativo dell’impresa, è stato riconosciuto che lo stesso possa essere soddisfatto anche in un momento successivo a quello di effettuazione dell’investimento e messa in funzione del bene;
Quindi è limpido che il bene può essere messo in funzione da subito e l’incentivo utilizzato solo quando c’è l’interconnessione. D’altronde potrei anche trovarmi nell’impossibilità di realizzare l’interconnessione e quindi di continuare con gli incentivi ordinari.
Da dove nasce l’incomprensione? Dal fatto che, lo precisa anche il MiSE, il bene deve essere dotato dei requisiti 5+2 in origine. Ma un qualsiasi bene non “nasce” interconnesso o integrato nel sistema produttivo, questo avviene solo quando è inserito nel processo. Nasce semmai “predisposto” all’interconnessione e all’integrazione.
Lo stesso bene inserito in processi differenti può essere interconnesso ed integrato in modi differenti, che richiedono tempi più o meno lunghi. Proprio per questo motivo esiste la perizia (o l’autocertificazione) che fa da spartiacque tra il periodo senza interconnessione e quello con l’interconnessione ma che in nessun modo preclude l’utilizzo del bene.
Va precisato che:
- non è mai stato specificato quanto tardiva possa essere l’interconnessione anche se l’AdE ha inserito in una risposta che non può essere a “discrezione dell’azienda” (la “discrezionalità” non è una misura temporale)
- non è obbligatorio dotarsi di una “certificazione” che il bene presenti in origine le 5+2 caratteristiche (alcune delle quali, come spiegato, solo come predisposizione)