Premessa: le domande che seguono probabilmente riceveranno delle risposte nel decreto attuativo del Mimit. Ma proprio per eliminare quel “probabilmente” dovrebbero essere sottoposte al ministero prima del decreto attuativo.
Le domande, dubbi ed osservazioni sono in fase di raccolta, ognuno può contribuire, chiaramente.
Va ricordato che di decreto legge 2/3/2024 n. 19 ce n’è solo uno, attenzione a non fare riferimento alle bozze che sono girate prima della pubblicazione.
Nel DL 19/2024 si citano dei livelli di efficientamento energetico anche limitati ai “processi interessati dell’investimento“. Se la definizione di processo industriale può risultare chiara, la scelta del punto di inizio e di fine di un processo cambia radicalmente il calcolo del risparmio energetico. In particolare nel momento in cui, per il calcolo, si deve fare riferimento a benchmark. Come caso estremo, nella PMI un processo potrebbe essere costituito anche dalle operazioni effettuate da una sola macchina. Saranno utili indicazioni con una serie di casi applicativi tipo.
Nell’ipotesi che una azienda inizi l’iter per accedere agli incentivi 5.0, ma, in fase di avanzamento lavori, si riscontri l’impossibilità di realizzare il risparmio energetico minimo per accedere all’incentivo, può (magari attraverso le comunicazioni periodiche al GSE), liberare le risorse prenotate e tornare all’incentivo 4.0?
Le aziende che hanno fatto investimenti con le logiche 4.0 a partire dal 1 gennaio 2024, facendo inserire nella documentazione il relativo riferimento di legge (178/2020), come applicheranno correttamente la dicitura per gli incentivi 5.0 nel caso volessero passare a questo incentivo?
Nel caso una azienda abbia fatto un investimento 4.0 e stia già utilizzando il credito di imposta, potrà accedere all’incentivo 5.0 se quell’investimento permette di ottenere anche un risparmio energetico?
Essendo prevista una attività di revisione contabile, può essere sostituita la dicitura sui documenti (fatture e ddt) con una dichiarazione sostitutiva? Va ricordato che la dicitura dovrebbe essere messa in prima istanza dal fornitore, che non ha nulla a che vedere con l’incentivo o in seconda istanza “apposta in modo indelebile su una copia del documento” (che sa molto di anni ’70).
Per beni “prenotati” nel 2023 secondo le logiche degli inventivi 4.0 (con acconto del 20%), è possibile utilizzare gli incentivi 5.0? Spiegazione: il DL 19/24 parla di momento di effettuazione dell’investimenti, espressione chiaramente definita nel TUIR, per identificare la “data” che determina il tipo di incentivo disponibile. La stessa espressione è utilizzata per gli incentivi 4.0. Purtroppo, l’Agenzia delle Entrate sì è espressa indicando che la è prenotazione del bene a determinare l’incentivo applicabile (essendo il TUIR un Decreto del Presidente della Repubblica questa interpretazione potrebbe essere contestabile). Considerata la necessità di utilizzare i fondi 5.0, si può immaginare che valga la definizione del TUIR, ma stavolta sarebbe bene fosse scritto nero su bianco e in modo chiaro.
L’attestazione dell’interconnessione per il bene 4.0 (definiamo così un bene rientranti negli allegati A e B legge 232/2016 sia come tipologia sia come caratteristiche tecniche, dove previste), con il quale si è ottenuto il risparmio energetico, richiede una perizia negli stessi termini degli inventivi 4.0?
L’eventuale perizia al punto precedente, ammesso che sia richiesta, è vincolata al valore dell’investimento? Ad oggi è obbligatoria per investimenti dai 300.000 € (per singolo bene).
Considerando che le certificazioni da parte di EGE ed ESCO (e/o altre professionalità che devono essere individuate) saranno spesso distinte dall’attestazione dei requisiti 4.0 (fatta dal altro professionista), il contributo di 10.000 potrà essere usato per tutte queste attività? Va ricordato che il costo della perizia 4.0 non può essere incluso nel costo dell’investimento 4.0 (ad oggi).
Il mantenimento del risparmio energetico prodotto con l’investimento in beni 4.0 e al livello raggiunto al completamento dell’investimento (determinato con le comunicazioni al GSE e/o con la comunicazione ex-post), per quanto tempo deve essere mantenuto? In che termini deve essere dimostrato? Evitiamo il pasticcio delle “sistematica e adeguata reportistica” espressa dal ministero attraverso un interpello (!) all’agenzia delle entrate e poi ripresa da una circolare (9/E 2021) della stessa agenzia (!!), ma mai resa ufficiale e definita dal ministero stesso (!!!).