Utile saperlo

Momento di effettuazione dell’investimento

Written by Stefano Lissa

Gli incentivi 4.0 che si sono susseguiti dal 2017, hanno sempre avuto finestre temporali entro le quali l’investimento andava effettuato.

Ad esempio, con la legge di bilancio 2022 era possibile effettuare l’investimento entro il 31 dicembre 2022 oppure (dando un acconto del 20%) prorogare quel termine al 30 novembre 2023.

L’aliquota di credito di imposta, in questo caso, era fissata al 40%.

L’effettuazione dell’investimento nei termini temporali è la prima delle condizioni da comprendere e rispettare.

Effettuazione dell’investimento

Questo concetto è spiegato in modo chiaro nella circolare 4/E del 2017:

“Si ricorda che, ai fini della determinazione del “momento di effettuazione”, rilevante ai fini della spettanza della predetta maggiorazione, l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.”

E’ il momento di effettuazione dell’investimento che determina qualche incentivo si può utilizzare ed è una questione più fiscale che tecnica. Non è neppure necessario che il bene sia funzionante alla data di scadenza.

In ogni caso l’interconnessione e la perizia non c’entrano assolutamente: queste possono essere fatte successivamente alle date di scadenza e permetteranno di iniziare ad usare l’incentivo.

I dubbi sono leciti, c’è chi si è inventato di dire che un bene non può essere usato prima di essere interconnesso, ma non c’è alcun fondamento.

Spese/oneri accessori

Il vero problema si pone in un caso particolare con gli oneri accessori. Questi oneri fanno parte del costo dell’investimento secondo l’OIC 16 (qui trovi qualche informazione in più) e quindi sono oggetto dell’incentivo assieme al costo principale del bene.

Ma cosa succede se un bene mi viene consegnato il 28 novembre 2023 ed i costi per metterlo in funzione li sostengo dopo che è scaduto il termine del 30 novembre 2023?

  1. Devo considerare che il momento di effettuazione dell’investimento è successivo al 30 novembre (e quindi usare l’aliquota del 2023 ovvero il 20%)?
  2. Devo considerare due momenti di effettuazione dell’investimento, uno per il bene e uno per gli oneri accessori e utilizzare due costi e due aliquote?
  3. Sono libero di considerare come investimento il costo principale ed ignorare quelli accessori?

Questa è materia da fiscalista e non c’è, mentre sto scrivendo, una posizione ufficiale.

Gli investimenti su più anni, per i beni complessi con vari stadi di avanzamento di realizzazione, sono stati affrontati dall’agenzia delle entrate e sostanzialmente si attribuisce ad ogni tranche il relativo valore, anno di competenza e aliquota. All’interconnessione si inizia ad utilizzare il credito di imposta applicabile ad ogni tranche.

Questo punto di vista sarebbe compatibile con il punto 2 e tutto sommato anche vantaggioso e chiaro per l’azienda.

Fatture chiare e precise

Se si intende incentivare anche i costi accessori per la messa in funziona del bene (solitamente sono relativi a piccole opere murarie, impianto elettrico, idraulico, aria compressa, …) è bene che le aziende coinvolte emettano fatture specifiche di lavori eseguiti indicando con precisione che sono per quello specifico bene.

Troppe volte ho visto fatture che comprendevano lavori che andavano dall’allaccio della macchina alle lampadine cambiate negli uffici, tutto insieme allegramente. Al di là dei controlli fiscali, un minimo di ordine non fa male a nessuno…

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