Gli incentivi 4.0 che si sono susseguiti dal 2017, hanno sempre avuto finestre temporali entro le quali l’investimento andava effettuato.
Ad esempio, con la legge di bilancio 2022, era possibile effettuare l’investimento entro il 31 dicembre 2022 oppure (con un acconto del 20%) prorogare quel termine al 30 novembre 2023.
L’aliquota di credito di imposta, in questo caso, era fissata al 40%.
L’effettuazione dell’investimento nei termini temporali è la prima delle condizioni da comprendere e rispettare.
Effettuazione dell’investimento
Questo concetto è spiegato in modo chiaro nella circolare 4/E del 2017:
“Si ricorda che, ai fini della determinazione del “momento di effettuazione”, rilevante ai fini della spettanza della predetta maggiorazione, l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.”
E’ il momento di effettuazione dell’investimento che determina quale incentivo si può utilizzare ed è una questione fiscale, non tecnica. Non è neppure necessario che il bene sia funzionante alla data di scadenza.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello numero 62 del 18/01/2023 conferma che anche l’incentivo basato sul credito di imposta va “trattato” allo stesso modo:
“Con la circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, redatta congiuntamente dall’Agenzia delle entrate e dal Ministero dello Sviluppo Economico, sono stati forniti chiarimenti in merito alla disciplina dell’iper ammortamento di cui all’articolo 1, commi 913, della legge n. 232 del 2016, che, in quanto compatibili, risultano estensibili anche alla nuova disciplina del credito d’imposta…“
E ancora:
La circolare in argomento, inoltre, specifica che dal momento di effettuazione degli investimenti, rilevante ai fini della spettanza dell’agevolazione, deve distinguersi il momento dal quale è possibile fruire del beneficio, ossia il momento di entrata in funzione o di interconnessione del bene (per ulteriori approfondimenti sulle agevolazioni in questione si rimanda alla circolare n. 4/E sopra richiamata, in tema di iper ammortamento, e alla circolare n. 9/E del 23 luglio 2021, in tema di credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi).
Quindi:
- il credito di imposta matura nel momento in cui l’investimento viene effettuato, secondo le definizioni sopra
- il credito di imposta può essere usato nel momento in cui avviene l’interconnessione (momento determinato dalla dichiarazione sostitutiva o dall’acquisizione della perizia giurata o asseverata)
L’interconnessione e la perizia possono essere fatte successivamente alle date di scadenza e sono condizione per iniziare ad usare l’incentivo.
I dubbi sono leciti, c’è chi si è inventato di dire che un bene non può essere usato prima di essere interconnesso, ma non c’è alcun fondamento. Anzi, fin dalla prima edizione degli incentivi 4.0 il bene poteva essere usato e portato in super-ammortamento in attesa dell’interconnessione.
Spese/oneri accessori
Il vero problema si pone in un caso particolare con gli oneri accessori. Questi oneri fanno parte del costo dell’investimento secondo l’OIC 16 (qui trovi qualche informazione in più) e quindi sono oggetto dell’incentivo assieme al costo principale del bene.
Ma cosa succede se un bene mi viene consegnato il 28 novembre 2023 ed i costi per metterlo in funzione li sostengo dopo che è scaduto il termine del 30 novembre 2023?
- Devo considerare che il momento di effettuazione dell’investimento è successivo al 30 novembre (e quindi usare l’aliquota del 2023 ovvero il 20%)?
- Devo considerare due momenti di effettuazione dell’investimento, uno per il bene e uno per gli oneri accessori e utilizzare due costi e due aliquote?
- Sono libero di considerare come investimento il costo principale ed ignorare quelli accessori?
Questa è materia da fiscalista e non c’è, mentre sto scrivendo, una posizione ufficiale.
Gli investimenti su più anni, per i beni complessi con vari stadi di avanzamento di realizzazione, sono stati affrontati dall’agenzia delle entrate e sostanzialmente si attribuisce ad ogni tranche il relativo valore, anno di competenza e aliquota. All’interconnessione si inizia ad utilizzare il credito di imposta applicabile ad ogni tranche.
Questo punto di vista sarebbe compatibile con il punto 2 e tutto sommato anche vantaggioso e chiaro per l’azienda.
Fatture chiare e precise
Se si intende incentivare anche i costi accessori per la messa in funziona del bene (solitamente sono relativi a piccole opere murarie, impianto elettrico, idraulico, aria compressa, …) è bene che le aziende coinvolte emettano fatture specifiche di lavori eseguiti indicando con precisione che sono per quello specifico bene.
Troppe volte ho visto fatture che comprendevano lavori che andavano dall’allaccio della macchina alle lampadine cambiate negli uffici, tutto insieme allegramente. Al di là dei controlli fiscali, un minimo di ordine non fa male a nessuno…