Incentivi 4.0

Acconto del 20% per iperammortamento 2019

L’iperammortamento in vigore nel 2019 (170% a scalare secondo il valore degli investimenti) può essere “bloccato” fin tutto il 2020 se si versa un acconto del 20% per un contratto di fornitura accettato dal venditore.

Il problema che si pongono le aziende è se questo acconto sia vincolante poi rispetto al prospettato credito di imposta al 40% promesso per il 2020, andando quindi a perdere una formula di incentivazione più vantaggiosa.

Lo stesso problema si è posto nel passaggio dall’iperammortamento 2018-2019: nel secondo anno si è passati al 170% rendendo più vantaggiosa la scelta di questo regime. Purtroppo un po’ di frasi sparse nelle norme e nelle circolari che meriterebbero chiarezza, sollevano il dubbio se il versamento dell’acconto nel 2018 vincoli ad utilizzare l’iperammortamento del 2018.

Restituire l’acconto

Ovviamente ogni incertezza lasciata tale apre le porte a possibili azioni per aggirarle. Restituire un acconto in nome di un contratto di fornitura che non viene ritenuto più valido da ambi le parti è lecito. Questo fa decadere la possibilità di utilizzare l’incentivo nell’anno in cui si è dato l’acconto. Riscrivere il contratto di fornitura in termini un po’ diversi e fare tutto nell’anno successivo perette di accedere all’incentivo del nuovo anno. Va bene? Non va bene? E’ tematica da fiscalista, ma contratti che saltano ce ne sono sempre stati.

Uso del beneficio più vantaggioso

Sembrerebbe logico che nelle condizioni per utilizzare due benefici l’azienda possa scegliere quello a lei più congeniale. Quindi se ho dato l’acconto nel 2018 ma poi l’investimento effettivamente viene realizzato nel 2019 (il macchinario viene consegnato in questo anno) dovrei poter scegliere l’iperammortamento che più mi conviene, visto che rientro in entrambe le norme.

La gabola

Il problema è una frase contenuta nella legge di bilancio 2019:

La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

A voler utilizzare il buon senso, un investimento che beneficia di una agevolazione è quello che è stato effettuato ed è lì, consegnato nel 2018. Pensare che un acconto dato nel 2018 rappresenti un investimento fatto e finito è quantomeno un po’ strano, sa molto di burocrazia. Un acconto è solo un acconto, non è un saldo, non ha un cespite, non ha un collaudo, una installazione, una consegna.

La questione non è mai stata chiarita, lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico, si era vociferato, doveva uscire con una circolare di chiarimento definitiva. Arriverà?

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Stefano Lissa

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