Incentivi 4.0

Transizione 4.0: acconto nel 2021, consegna fine 2022

Written by Stefano Lissa

Se verso l’acconto per un bene strumentale nel 2021, ma questo viene consegnato alla fine del 2022, che incentivo posso usare?

Questa è una situazione che può risultare comune quando si commissionano macchine importanti che richiedono molti mesi per la costruzione.

Nel nostro caso, l’azienda versa un acconto del 30% al costruttore che inizia la progettazione e la realizzazione di una macchina complessa. La consegna è prevista per settembre 2022 (ad esempio).

La legge di bilancio 2021 prevede che se viene versato un acconto entro la fine del 2021, il credito di imposta per la 4.0 al 50% possa essere utilizzato anche per beni consegnati entro il giugno 2022.

Nel nostro caso questa data ultima viene “bucata”, ma fortunatamente la legge di bilancio prevede già un incentivo per il 2022: il credito di imposta al 40%.

Nel momento della consegna della macchina, a settembre, non essendo applicabile null’altro, l’azienda avrà realizzato un investimento nell’anno 2022 e quindi applicherà l’incentivo già previsto per quell’anno.

Se vogliamo vederla in altro modo, è venuta meno la condizione “acconto 2021” e “consegna entro giugno 2022”, nulla di più.

Ma l’acconto del 2021 può essere valido anche per il 2022?

Questa è una domanda interessante. L’incentivo per il 2022 prevede anch’esso che, versando un acconto entro fine 2022 si possa dilatare i tempi a giugno 2023. Non è specificato che l’acconto debba essere versato nel 2022, quindi quello versato nel 2021 dovrebbe poter attivare la condizione:

  • acconto versato entro la fine del 2022
  • consegna del bene entro giugno 2023

A questo proposito, che si pone anche in altre situazione è stata mandata domanda al MISE.

Considerazione sugli acconti

Questa è una considerazione personale.

L’esempio sopra ci ricorda che spesso nel rapporto cliente-fornitore c’è il versamento di un acconto ad inizio lavori. Non succede certamente solo nell’ambito delle macchine industriali.

Le leggi di bilancio, per quanto riguarda gli incentivi 4.0, hanno sempre avuto il meccanismo di estensione “versi un acconto e puoi dilatare il tempo di completamento dell’investimento senza perdere gli incentivi”.

Questo crea una sovrapposizione tra l’incentivo presente nell’anno in cui verso l’acconto ed eventualmente l’incentivo (differente) nell’anno successivo, anno nel quale si realizza effettivamente l’investimento.

Nella legge di bilancio 2020 è stato scritto esplicitamente che se hai versato un acconto nel 2019 ti blocchi in ogni caso l’incentivo del 2019 e non puoi usare quello del 2020. Negli anni precedenti questo non era chiaro, salvo una precisazione non proprio leggibilissima in una circolare.

Questa posizione implica che il versamento di un acconto non sia una contrattazione privata tra cliente e fornitore ma assuma anche un significato di intenzionalità di utilizzare un incentivo. Poco male, basta saperlo.

La domanda è: cosa succede se in corso d’opera modifiche al bene lo rendono più costoso e quindi l’acconto dato non risulta più di quel 20% minimo richiesto?

Notate che se l’acconto dato è del 20% esatto, bastano 100 euro in più.


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