Utile saperlo

Carrelli elevatori e iperammortamento industria 4.0

Il problema dei carrelli elevatori e della loro possibilità di accedere alle agevolazioni industria 4.0 non è nuovo e probabilmente non è mai stato dipanato in modo chiaro. Ecco un riassunto di quanto si trova nelle circolari. (la foto di un Lego in questo articolo è stata inserita per evitare riferimenti a marchi specifici).

Carrelli elevatori: in quale gruppo?

Un carrello elevatore sicuramente rientra nel gruppo di beni strumentali numero 11:

11. macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici)

ma ho evidenziato alcune parole che torneranno utili in seguito.

Circolare 4/E

Nella circolare 4/E vengono forniti alcuni esempi di sistemi per il carico e lo scarico:

(es. carrelli elevatori, sollevatori, carriponte, gru mobili, gru a portale)

e si precisa per per particolari macchine (motrici e operatrici) il vincolo dell’interconnessione viene soddisfatto se:

nel caso di macchine motrici od operatrici, che operano in ambiente esterno (tipicamente macchine utilizzate in agricoltura e nelle costruzioni), si deve intendere la caratteristica assolta se le stesse siano a guida automatica (senza operatore a bordo) o semi-automatica (o assistita – con operatore che controlla in remoto) e in grado di ricevere dati relativi al compito da svolgere da un sistema centrale remoto (in questo caso ricadono anche i droni) situato nell’ambiente di fabbrica;

Quindi non stiamo parlando di carrelli elevatori in riferimento alla guida automatica o semiautomatica. I carrelli elevatori devono comunque andare a soddisfare tutti i requisiti (interconnessione, ricezione di istruzioni, integrazione automatizzata, telediagnosi), ma che devono anche avere caratteristiche “automatiche” nello svolgere il loro compito.

Circolare MISE 23/5/2018

La circolare del 23 maggior 2018 del MISE fornisce dei chiarimenti sul vincolo relativo alla guida automatica, indicando come sia richiesta solo per le macchine classificabili come macchine mobili secondo la direttiva 46/2007/CE. E qui si crea un po’ di confusione.

La frase:

Al riguardo, al fine di eliminare possibili incertezze applicative, è opportuno anzitutto evidenziare che la caratteristica in questione [guida automatica o semiautomatica] deve intendersi necessaria non per tutti i beni ricompresi nel citato punto 11 del primo gruppo dell’allegato A, ma solo per quelli qualificabili come “macchine mobili”, ai sensi della Direttiva 46/2007/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

potrebbe creare confusione ed estendere il concetto di guida automatica anche ai carrelli elevatori solitamente utilizzati in fabbrica e che non sono macchine operatrici. Ma è probabile che ci si debba limitare alla macchine operatrici identificate nella circolare 4/E, infatti negli esempi riportati successivamente si parla chiaramente di tali tipi di macchine:

La guida automatica e semiautomatica è richiesta, dunque, a titolo esemplificativo: per i trattori agricoli, per le pale gommate o i dumpers utilizzati nei cantieri edili e nelle attività di costruzioni in genere, per i carrelli utilizzati in ambito portuale per la movimentazione dei containers (anche da parte delle imprese la cui attività consista nella manutenzione/riparazione dei containers stessi). Mentre, non è richiesta per le altre macchine operatrici diverse da quelle “mobili” nell’accezione sopra specificata, come ad esempio per le gru a torre o per i carriponte.

Anche in una nota di AISEM (Position Papaer 01/2018) si conferma che i carrelli elevatori non sono da considerarsi macchine operatrici.

Per quanto riguarda l’interconnessione e l’integrazione automatizzata:

Ciò chiarito, è il caso di ricordare che la guida automatica o semiautomatica non costituisce un autonomo e ulteriore requisito rispetto a quelli richiesti dalla disciplina agevolativa, bensì una caratteristica tecnologica o, in altri termini, una modalità attraverso la quale per le “macchine mobili” in questione si considerano realizzati i requisiti della interconnessione e dell’integrazione automatizzata.

viene da pensare che riguardi sempre e comunque le macchine operatrici. Quest’ultimo chiarimento è importante perché smentisce una delle FAQ del ministero (19/5/2018) che riporta:

La circolare 4/E cita solo alcuni esempi. Tutti i dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione e la pesatura automatica dei pezzi, che rientrano nella categoria di macchine operatrici e motrici, possono essere agevolati. Tuttavia si specifica che i dispositivi, oltre a soddisfare i 5+2 vincoli, devono essere anche mezzi a guida automatica o semi-automatica.

Alla fine una bella e netta separazione tra macchine mobili operatrici e non operatrici sarebbe stata utile.

E il carrello elevatore?

Un carrello sollevatore sembra non dover soddisfare il requisito di guida automatica e rientra nella classificazione:

strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi

da qui la prima domanda a cui rispondere: il nostro carrello che cosa fa in modo automatico?

Dentro la caratteristiche automatiche ci potrebbe stare lo spostamento automatico da un punto ad un altro, ma anche la capacità di identificare autonomamente la posizione dove caricare o scaricare un pezzo ad esempio in una scaffalatura. Il classico “muletto” guidato da un operatore, che cosa fa di automatico per quanto riguarda la movimentazione dei pezzi?

In alcuni casi, le capacità di un carrello elevatore di limitare la propria velocità in determinati ambienti o di avere sistemi di frenata automatica sono stati indicati come caratteristiche di guida automatica, essendo di fatto contemplati (dalla circolare del 23 maggio 2018):

Con riferimento, invece, alla fattispecie della guida semiautomatica si precisa che, agli effetti della disciplina dell’iper ammortamento, possono intendersi “macchine mobili” a guida semiautomatica quelle dotate di sistemi di guida in grado di controllare almeno una funzione di spostamento: ad esempio, sterzata, velocità, arresto.

ma come abbiamo visto questa caratteristica tecnica non è necessaria per i carrelli elevatori né tanto meno si intravede la possibilità di utilizzarla in sostituzione all’interconnessione e all’integrazione.

La macchina deve quindi soddisfare tutti gli altri requisiti e quindi dobbiamo chiederci:

  • ha un sistema di controllo automatico (PC, PLC, processore, …)? E a che cosa serve in quella macchina?
  • come è interconnesso e come riceve istruzioni? Sono queste legate alle operazioni automatiche?
  • come si giustifica l’integrazione automatizzata con i sistemi di fabbrica? Come si integra con altre macchine o con i sistemi informativi?

Va ricordato che per istruzioni si può anche intendere:

per istruzioni si può intendere anche indicazioni, che dal sistema informativo di fabbrica vengano inviate alla macchina, legate alla pianificazione, alla schedulazione o al controllo avanzamento della produzione, senza necessariamente avere caratteristiche di attuazione o avvio della macchina.

quindi possiamo immaginare che dal sistema informativo vengano mandate indicazioni su uno specifico lavoro e che ci possa essere un misto tra automatismi ed intervento di un operatore. Ad un certo punto l’operatore dovrà dire alla macchina di “attuare” l’operazione ricevuta e questa lo dovrà svolgere in modo autonomo.

L’integrazione automatica con i sistemi di fabbrica può essere anche una conseguenza immediata della capacità di iniziare e completare un lavoro, fasi che la macchina può comunicare al sistema informativo restituendo quindi informazioni sull’avanzamento.

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Stefano Lissa

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