Negli ultimissimi chiarimenti del MISE si parla di come trattare gli accessori di una macchina 4.0 oggetto di iperammortamento e se questi rientrino o meno nell’agevolazione.
Era scontato che sarebbe sorta la questione: un accessorio può essere oggetto dell’iperammortamento?
Gli “accessori” di una macchina possono costare tanto quanto la stesso o addirittura di più. Il problema è ovviamente capire che cosa è accessorio e che cosa no o meglio che cosa dovrebbe essere definito accessorio e cosa no.
Come riportato nella circolare, ance in riferimento ad altra casistiche di agevolazioni fiscali, un elemento strettamente indispensabile per il funzionamento della macchina e considerato normale dotazione della macchina, anche se cespite con una propria identità ed esplicitato in fattura deve essere considerato parte della macchina.
Ad esempio un trasformatore per adattare il bene alla rete elettrica è ovviamente indispensabile per farlo funzionare nel contesto della fabbrica dove andrà ad operare, altrimenti non saremmo neanche in grado di accenderlo.
Un attrezzaggio di scorta, invece, non è indispensabile al funzionamento (come lo è l’attrezzaggio fornito in dotazione) e quindi va considerato come accessorio vero e proprio e potrà essere ammortizzato secondo i limiti che vediamo più avanti.
Con accessori si può intendere anche parti fornite separatamente o da altro fornitore.
Le indicazioni del MISE assieme all’agenzia delle entrate si riassumono in poche casistiche:
- se l’accessorio è una parte strettamente indispensabile per il funzionamento della macchina e considerabile normale dotazione, rientra totalmente indipendentemente dal costo; in questo caso interpretiamo l’accessorio come parte integrante del bene che può essere indicato separatamente magari perché disponibile in più versioni (ad esempio lo specifico attrezzaggio o lo specifico trasformatore, eccetera)
- se l’accessorio non è indispensabile per il funzionamento della macchina, ma il suo valore è inferiore al 5% dell’investimento, allora lo si considera “d’ufficio” parte dell’iperammortamento
Nei caso dove una componente non sia palesemente un elemento indispensabile al funzionamento e normale dotazione è a carico del cliente sia decidere se farlo rientrare nell’iperammortamento sia di fornire gli elementi giustificativi.
Abbiamo aggiunto il termine “palesemente” proprio perché il tutto è oggetto di interpretazione, quindi conviene preparare un chiaro giustificativo per queste componenti extra che si vogliono ammortizzare come industria 4.0.
Ad esempio, il fatto che uno stampo per una pressa 4.0 sia fornito da una terza parte, lo può far sembrare come accessorio del valore superiore al 5% (e quindi non rientrante) agli occhi di un controllore che si occupa di tematiche fiscali anche se qualsiasi tecnico potrà affermare che quella pressa non funziona senza uno stampo e che quindi è indispensabile. Meglio farlo scrivere al consulente nell’analisi tecnica in modo chiaro.