Nuovo Piano Transizione 5.0 – Iperammortamento
Il nome dell’incentivo nato con la legge di bilancio 2026 non è il massimo della chiarezza, quindi non preoccupatevi se non vi tornano i conti, è voluto. Inoltre non è stato di aiuto il susseguirsi nei mesi delle modifiche, chiarimenti e decreti ministeriali.
Iniziamo con la scheda del MIMIT su questo nuovo incentivo 2026.
La legge di bilancio 2026 è la Legge 30 dicembre 2025, numero 199 e l’iperammortamento è definito ai commi 427-436.
- 427 – Definizione dei beneficiari e delle maggiorazioni delle quote di ammortamento (180% fino a 2,5 milioni di euro, 100% fino a 10 milioni di euro e 50% fino a 20 milioni di euro) per investimenti efffettuati tra il 1 gennaio 2026 e il 30 giugno 2028 (comma modificato con il DL 27 marzo 2026, n. 38 che ha rimosso il cinvolo sui beni prodotti in UE)
- 428 – Limiti per i beneficiari, in particolare rispetto delle norma di sicurezza e regolarità dei contributi previdenziali
- 429 – Tipologia di beni: strumentali e nuovi (riferimento agli allegati IV e V) e per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili
- 430 – Obbligo di invio di comunicazioni alla piattaforma GSE (definite in seguito con specifici decreti)
- 431 – Cumulo con altri incentivi e “nettizzazione”; Esclusione dell’incentivo per beni che beneficiano della transizione 4.0 introdotta nel 2020 e identificati dalla precedente legge di bilancio (articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207) quindi effettuati nell’anno 2025 con estensione a giugno 2026 (escludendo quelli prenotati prima del 2025).
- 432 – Sositutizone del bene e mantenimento dell’incentivo (nota: nessun recapture se il bene perde il diritto all’incentivo ad esempio con vendita o spostamento all’estero)
- 433 – Riferimento ad un futuro decreto per le modalità di comunicazione e documentazione per accedere all’incentivo
- 434 – Acconto imposta per il 2026 non deve tener conto dell’incentivo
- 435 – Coinvolgimento del GSE
- 436 – Monitoraggio dell’incentivo
Con il decreto interministeriale del 7 maggio 2026 sono definite le modalità attuative per poter usufruire dell’incentivo.
- Articolo 1 – Definizioni
- Articolo 2 – Oggetto
- Articolo 3 – Comunicazioni
- Comunicazioni preventive (una o più) per ogni struttura produttiva relative agli investimenti che si intendono effettuare
- Entro 60 giorni dalla conferma GSE per ogni comunicazione preventiva invio della comunicazione di pagamento di acconto o stipula del contratto di leasing
- Comunicazione del completamento dell’investimento (inclusa interconnessione) anche separatamente per ogni bene se accorpati in unica comunicazione preventiva non oltre il 15 novembre 2028
- Conferma GSE (o non ammissibilità)
- Effetto del mancato invio delle comunicazioni
- Invio entro il 20 gennaio di ogni anno di una comunicazione relativa agli investimenti effettuati ed entro il 30 giugno intergrazione con le quote di ammortamento utilizzate
- Invio delle comunicazioni attraverso la piattaforma GSE
- Articolo 4 –
- Maggiorazione utilizzabile dal periodo di imposta identificato dalla comunicazione di completamento e in ogni caso da periodo di imposta nel quale il bene è entrato in funzione
- Riferimento agli scaglioni di maggiorazione
- Articolo 5 – Indicazioni sulle aperture della piattaforma GSE
- Articolo 6 – Obbligo di perizia asseverata (senza limiti di valore investimento)
- Articolo 7 – Obbligo di certificazione contabile
- Articolo 8 – Beni per l’autoproduzione di energia
- Articolo 9 – Controlli da parte del GSE e conservazione della documentazione
- Articolo 10 – Criteri di decadenza
- Articolo 11 – Recupero in caso di requisiti mancanti
- Articolo 12 – Monitoraggio
- Aticolo 13 – Trattamento dati personali
Nota: a differenza della Transizione 5.0, non ci sono contributi per la perizia e la certificazione contabile.
Con il decreto direttoriale del 10 giugno 2026, è stabilita l’apertura della piattaforma GSE per l’invio delle comunicazioni.
Con il decreto direttoriale del 20 luglio 2026 è stabilita la possibilità di inviare le comunicazioni di conferma dell’investimento.
Il sito del GSE ha la documentazione con i modelli e le modalità operative per effettuare la comunicazioni.
Altro materiale
- Trattamento dei beni complessi
- Condizioni che fanno decadere il beneficio (e nelle quali si può cadere facilmente)
- Considerazioni tecniche del Gruppo IV dell’Allegato IV (elaborazione, memorizzazione e trasmissione dati)